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Forze dell'ordine a bordo di navi da crociera

Rodolfo

Super Moderatore
Non lo so con certezza, ma se abbiamo detto che una nave italiana in acque internazionali è un "prolungamento" del territorio nazionale, ove valgono le leggi della Repubblica Italiana, ritengo che un Ufficiale di Polzia Giudiziaria possa intervenire nel reprimere o prevenire un reato.
 

CostaMagica

Super Moderatore
Interessante lo sviluppo di questo treadh... V'è sempre da imparare...

La mia domanda si basava sul comportamento giuridico a bordo delle navi da crociera. Ad esempio, se un ufficiale o agente di P.G. di qualsiasi corpo di polizia può eseguire sulla nave una perquisizione o addirittura un arresto oppure è consentito solo all'equipaggio preposto? Gli ufficiali di bordo (fatta eccezione del Comandante) hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria? Chi redige il verbale di perquisizione o verbale d'arresto?

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aspirante mozzo

New member
Come appartenente alle FF.OO da più di 31 anni, rivestendo un grado da sottufficiale (sovrintendenti), dico che sia ufficiali di Pubblica Sicurezza che gli Ufficiali/agenti di polizia giudiziaria (intendo fuori dal servizio e/o in vacanza) hanno la stessa funzione riguardo al grado rivestito. Non esiste che l'ufficiale (vds da sottotenente a generale) deve obbligatoriamente intervenire rispetto a quelli di grado inferiore. Tutti abbiamo la facoltà di intervenire in caso di necessità. E' ovvio che la legge dice che qualsiasi cittadino può intervenire, ad esempio: bloccare una persona che ha posto in essere un furto oppure evitare che una persona usa violenza (lesioni, percosse) contro un'altra ecc. Ma nella mia lunga carriera ne ho viste poche. E' da mettere in chiaro che noi tutti appartenenti delle FF.OO. siamo addestrati nel reprimere reati contro la persona e contro il patrimonio e quindi sappiamo dove e come intervenire. La mia domanda si basava sul comportamento giuridico a bordo delle navi da crociera. Ad esempio, se un ufficiale o agente di P.G. di qualsiasi corpo di polizia può eseguire sulla nave una perquisizione o addirittura un arresto oppure è consentito solo all'equipaggio preposto? Gli ufficiali di bordo (fatta eccezione del Comandante) hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria? Chi redige il verbale di perquisizione o verbale d'arresto?

Ciao Claudio63,

senza voler mettere in dubbio le tue capacita' professionali e soprattutto senza polemica, trovo un po' troppo ottimistica la tua affermazione.

Io direi che "buona parte" del personale sa come muoversi.... "tutto" mi sembra un po' esagerato. ;)

ciao
enrico
 

Claudio63

Member
Ciao Claudio63,

senza voler mettere in dubbio le tue capacita' professionali e soprattutto senza polemica, trovo un po' troppo ottimistica la tua affermazione.

Io direi che "buona parte" del personale sa come muoversi.... "tutto" mi sembra un po' esagerato. ;)

ciao
enrico

E' questione di sangue freddo e lucidità (e moooolto sale in zucca!!)
 

isabella

New member
In Italia vi è una distinzione tra ufficiali di P.G. e agenti di P.G. che nulla ha a che vedere con il grado ricoperto. Normalmente ufficiali e sott.li di CC GdF e P.S. (ossia a competenza generale) sono ufficiali di P.G. e possono redigere atti e documenti di loro esclusiva competenza, mentre appuntati e semplici, (agenti di P.G.) fanno altri atti documentali minori. In caso d'intervento fisico, non vi è alcuna distinzione di grado, ruolo e incarico. Non si tratta di essere sempre in servizio, ma bnsì di ricoprire un incarico permanente di pubblico ufficiale che, omettendo l'intervento è passibile di violazioni di carattere penale in ordine allo specifico reato. Una nave italiana, (ovviamente riferendosi alla bandiera battuta) è di fatto Stato italiano, pertanto qualsiasi reato commesso a bordo ed in acque internazionali è completenza della legislatura e diritto italiano, quindi un rappresentante delle FF.OO. è tenuto all'intervento d'iniziativa e comunque a mettersi a disposizione del Comandante della nave quale responsabile principe di persone e materiali a bordo. Il servizio privato di sicurezza a bordo come da accordi di legge può eseguire qualsivoglia controllo ritengano opportuno per la sicurezza della nave e dei suoi passeggeri ( perquisizioni incluse), tuttavia il tutore dell'ordine non può esimersi dall'intervenire e coadiuvare con le sue conoscenze tecniche specifiche i suddetti. Si rammenta che a bordo di alcune navi vi è una piccola armeria (pistole) a disposizione degli addetti alla sicurezza e semmai di qualche ufficiale di bordo abilitato all'uso delle stesse, ovviamente anche in questo caso il tutore dell'ordine, addestrato all'uso delle armi, se ritiene opportuno deve o può fare utilizzo di tale risorsa in caso di esigenza.
Fonte: mio marito quale M.llo servizio navale CC.
 

piuma1979

New member
scusa isabella ma secondo te un appartenente alle forze dell'ordine si porta dietro la pistoal quando e' in vacanza in crociera?!?!?!?! Mi pare eccessivo! anche se devo dire che al mio matrimonio c'era un invitato che aveva dietro la pistola...(ben in vista) ...,ma lasciamo stare ;)!
godiamoci la crociera ;)
cmq per il resto ti quoto in pieno!
In Italia vi è una distinzione tra ufficiali di P.G. e agenti di P.G. che nulla ha a che vedere con il grado ricoperto. Normalmente ufficiali e sott.li di CC GdF e P.S. (ossia a competenza generale) sono ufficiali di P.G. e possono redigere atti e documenti di loro esclusiva competenza, mentre appuntati e semplici, (agenti di P.G.) fanno altri atti documentali minori. In caso d'intervento fisico, non vi è alcuna distinzione di grado, ruolo e incarico. Non si tratta di essere sempre in servizio, ma bnsì di ricoprire un incarico permanente di pubblico ufficiale che, omettendo l'intervento è passibile di violazioni di carattere penale in ordine allo specifico reato. Una nave italiana, (ovviamente riferendosi alla bandiera battuta) è di fatto Stato italiano, pertanto qualsiasi reato commesso a bordo ed in acque internazionali è completenza della legislatura e diritto italiano, quindi un rappresentante delle FF.OO. è tenuto all'intervento d'iniziativa e comunque a mettersi a disposizione del Comandante della nave quale responsabile principe di persone e materiali a bordo. Il servizio privato di sicurezza a bordo come da accordi di legge può eseguire qualsivoglia controllo ritengano opportuno per la sicurezza della nave e dei suoi passeggeri ( perquisizioni incluse), tuttavia il tutore dell'ordine non può esimersi dall'intervenire e coadiuvare con le sue conoscenze tecniche specifiche i suddetti. Si rammenta che a bordo di alcune navi vi è una piccola armeria (pistole) a disposizione degli addetti alla sicurezza e semmai di qualche ufficiale di bordo abilitato all'uso delle stesse, ovviamente anche in questo caso il tutore dell'ordine, addestrato all'uso delle armi, se ritiene opportuno deve o può fare utilizzo di tale risorsa in caso di esigenza.
Fonte: mio marito quale M.llo servizio navale CC.
 

isabella

New member
scusa isabella ma secondo te un appartenente alle forze dell'ordine si porta dietro la pistoal quando e' in vacanza in crociera?!?!?!?!!
Piuma, infatti io facevo riferimento alle armi presenti all'interno della cassaforte a disposizione del servizio di sicurezza di bordo (e cmq non in tutte le navi), non alla pistola in dotazione. ;)
 

8Ale7

New member
Mi sono informato.

Dunque a bordo di una nave mercantile (passeggeri o merci) il Comandante ricopre diverse qualifiche quando è in navigazione (in quanto "capo spedizione"):
- ufficiale di stato civile (può redigere atto di nascita, di morte, di scomparsa in mare, celebrare matrimonio e se non erro in caso di pericolo di vita può anche ricevere testamento;
- ufficiale di polizia giudiziaria (con tutti i compiti ad esso connessi);
- tutore a bordo della pubblica sicurezza e di capo e responsabile della polizia di bordo;

Naturalmente questo per quanto riguarda navi ITALIANE.

Ecco qui i riferimenti normativi (dal Codice della Navigazione):
Parte terza
Disposizioni Penali e Disciplinari

Libro primo
Disposizioni penali

Titolo IV
Disposizioni processuali

Art. 1235 - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (1)

Agli effetti dell’art. 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:
1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, appartenenti alla categoria servizi portuali, (i direttori e) i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell’aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede l’ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite all’ENAC nella cui circoscrizione l’aeroporto è compreso (2);
2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall’autorità giudiziaria;
3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi all’estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;
4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell’autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali.

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell’Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.


Art. 1236 - Obbligo di denuncia e di relazione (3)

I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell’amministrazione della navigazione interna, dell’ENAC e le persone dell’equipaggio hanno l’obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d’ufficio, commessi nel porto, nell’aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione.

I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l’obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell’ENAC nell’aeroporto di primo approdo.


Art. 1237 - Reati in corso di navigazione

Quando è stato commesso un reato in corso di navigazione, il comandante della nave o dell’aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo, e comunque entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi di reato all’autorità marittima o a quella preposta alla navigazione interna o all’autorità aeronautica locale del Regno; ovvero, all’estero, all’autorità consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel luogo.

Dell’eseguita consegna le dette autorità redigono processo verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al competente procuratore della Repubblica. Le autorità medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie .

Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo approdo in un porto del Regno è tenuto a consegnarli all’ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un paese estero, provvede d’accordo con l’autorità consolare.
 

8Ale7

New member
Mi sono informato.

Dunque a bordo di una nave mercantile (passeggeri o merci) il Comandante ricopre diverse qualifiche quando è in navigazione (in quanto "capo spedizione"):
- ufficiale di stato civile (può redigere atto di nascita, di morte, di scomparsa in mare, celebrare matrimonio e se non erro in caso di pericolo di vita può anche ricevere testamento;
- ufficiale di polizia giudiziaria (con tutti i compiti ad esso connessi);
- tutore a bordo della pubblica sicurezza e di capo e responsabile della polizia di bordo;

Naturalmente questo per quanto riguarda navi ITALIANE.

Ecco qui i riferimenti normativi (dal Codice della Navigazione):
Parte terza
Disposizioni Penali e Disciplinari

Libro primo
Disposizioni penali

Titolo IV
Disposizioni processuali

Art. 1235 - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (1)

Agli effetti dell’art. 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:
1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, appartenenti alla categoria servizi portuali, (i direttori e) i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell’aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede l’ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite all’ENAC nella cui circoscrizione l’aeroporto è compreso (2);
2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall’autorità giudiziaria;
3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi all’estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;
4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell’autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali.

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell’Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.


Art. 1236 - Obbligo di denuncia e di relazione (3)

I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell’amministrazione della navigazione interna, dell’ENAC e le persone dell’equipaggio hanno l’obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d’ufficio, commessi nel porto, nell’aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione.

I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l’obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell’ENAC nell’aeroporto di primo approdo.


Art. 1237 - Reati in corso di navigazione

Quando è stato commesso un reato in corso di navigazione, il comandante della nave o dell’aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo, e comunque entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi di reato all’autorità marittima o a quella preposta alla navigazione interna o all’autorità aeronautica locale del Regno; ovvero, all’estero, all’autorità consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel luogo.

Dell’eseguita consegna le dette autorità redigono processo verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al competente procuratore della Repubblica. Le autorità medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie .

Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo approdo in un porto del Regno è tenuto a consegnarli all’ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un paese estero, provvede d’accordo con l’autorità consolare.
 
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