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Agevolazione accompagnatore personale disabile Costa Crociere

comema

New member
Buongiorno a tutti.

Chiedo informazioni a chi ha usufruito dell'agevolazione in oggetto che prevede la gratuità della quota crociera all'accompagnatore del disabile

In particolare sui certificati che occorre fornire: il servizio prenotazioni sostiene che occorre il certificato Asl Inps dove viene indicato che si ha diritto all'indennità di accompagnamento mentre sul sito "viaggiare senza barriere"
(https://www.costacrociere.it/esperienza/crociere-per-disabili.html) e sul richiamato regolamento CE 1177/2010 tale obbligo non è scritto da nessuna parte che serve tale documento.


Chiedo perché l'ufficio Prenotazioni non mi vuole riconoscere tale agevolazione nonostante abbia inviato il verbale di invalidità civile (100%) e legge 104 art.3 comma 3 per disabilità motoria.

Grazie anticipatamente a chi mi vorrà leggere e darmi un consiglio.
 

lufor

Member
Buonasera. Credo che Costa necessiti della parte del verbale in cui si evidenzi la “necessità di aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “necessità di assistenza continua” (cito dal verbale in possesso di un amico il cui padre ha accompagnamento). Dal citato regolamento CE, infatti, si potrebbe dedurre che la gratuità sia subordinata alla impossibilità della persona accompagnata di muoversi liberamente in autonomia ma solo con ausilio di accompagnatore o comunque di persona deputata alla assistenza socio sanitaria. Forse in Costa non hanno visto questa dizione e, potrebbe essere, nella parte degli omissis del verbale.
 

comema

New member
Riporto integralmente il contenuto dell'articolo 8 del Regolamento CE 1177/2010:


Articolo 8 - Eccezioni e condizioni speciali

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta:
  • a) ai fini dell'osservanza di obblighi applicabili in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione internazionale, dell'Unione o nazionale ovvero ai fini dell'osservanza di obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;
  • b) qualora la progettazione della nave da passeggeri o dell'infrastruttura e dell'attrezzatura del porto, compresi i terminali portuali, renda impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona in questione in condizioni di sicurezza o concretamente realizzabili.
2. Qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito per i motivi indicati al paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici compiono tutti gli sforzi ragionevoli per proporre alla persona in questione un'alternativa di trasporto accettabile con un servizio passeggeri o una crociera gestiti dal vettore.

3. Qualora alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta, che sia in possesso di prenotazione o biglietto e che abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, venga comunque negato l'imbarco sulla base del presente regolamento, essa, e l'eventuale accompagnatore di cui al paragrafo 4, possono scegliere tra il diritto al rimborso e il trasporto alternativo, come previsto dall'allegato I. Il diritto di scelta fra un viaggio di ritorno e il trasporto alternativo è subordinato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

4. Qualora sia strettamente necessario e alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1 i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono esigere che una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornire l'assistenza necessaria alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta. Per quanto riguarda i servizi passeggeri, l'accompagnatore in questione è trasportato gratuitamente.

5. Quando un vettore, un agente di viaggio o un operatore turistico fa ricorso ai paragrafi da 1 a 4, ne comunica immediatamente i motivi specifici alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta. Su richiesta, tali motivi sono notificati per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta non oltre cinque giorni dopo la richiesta. In caso di rifiuto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), si fa riferimento agli obblighi in materia di sicurezza applicabili.

Come potrete notare non esiste alcun riferimento ad un verbale di accompagnamento Inps/Asl
 
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