Il tutto è spiegato nelle norme contrattuali a pag. 389 paragrafo 5 e 8 del catalogo 2011. L'unico dubbio nel par. 8 è se questo caso possa essere annoverato in "Causa di forza maggiore" se è così, ciccia.
Per agevolare la lettura incollo di seguito.
Dino
5. MODIFICHE DI VIAGGIO
5.1 Se prima della partenza l’Organizzatore è costretto a modificare in maniera
significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli ne darà
tempestiva comunicazione al Passeggero. A tali fini si considera significativa una
modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero una modifica che
incida su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione della
crociera complessivamente considerata. A titolo esemplificativo, non si
considerano significative le seguenti modifiche: (i) la modifica di vettori, orari e
itinerari dei voli, purché resti invariata la data di partenza e arrivo e sia consentito
l’imbarco e lo sbarco dalla nave nelle date e negli orari previsti per la crociera, (ii)
la sostituzione della nave in base all’art. 5.4, (iii) la modifica dell’itinerario della
crociera in base all’art. 5.5, (iv) l’assegnazione di altra cabina in base all’art. 12, (v)
il cambiamento della sistemazione alberghiera, purché si tratti di albergo della
stessa categoria, (vi) mutamenti nella programmazione di spettacoli e altre forme
di intrattenimento a bordo della nave.
5.2 Il Passeggero che riceva una comunicazione modificativa di un elemento
essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere
dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che
diventerà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della
incidenza delle stesse sul prezzo. Il Passeggero dovrà dare comunicazione scritta
della propria decisione all’Organizzatore (eventualmente tramite l’Agenzia di
Viaggi) entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica,
che altrimenti si intende accettata.
5.3 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire (per motivi diversi
dal fatto proprio del Passeggero) una parte essenziale dei servizi contemplati in
contratto, predisporrà soluzioni alternative, compatibilmente con le esigenze
tecniche e di sicurezza della navigazione, senza supplementi di prezzo a carico del
Passeggero e, qualora le prestazioni fornite siano di valore sensibilmente inferiore
rispetto a quelle previste, rimborserà il Passeggero nei limiti di tale minor valore.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,ovvero la soluzione
predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal Passeggero per serie, giustificate e
comprovate ragioni, l’Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza
o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia
oggettivamente indispensabile. L’Organizzatore rimborserà al Passeggero il valore
delle prestazioni non utilizzate dedotte le spese comunque sostenute
dall’Organizzatore.
5.4 È riconosciuta all’Organizzatore la facoltà di sostituire la nave prevista con altra
di caratteristiche analoghe, nel caso ciò si rendesse necessario per motivi tecnici,
attinenti alla operatività o alla sicurezza della nave.
5.5 È inoltre facoltà dell’Organizzatore, e per esso del Comandante della nave,
modificare l’itinerario della crociera per cause di forza maggiore ovvero per
esigenze di sicurezza della nave o della navigazione.
8. MANCATA ESECUZIONE
8.1 Nel caso in cui prima della partenza, l’Organizzatore, per qualsiasi ragione,
tranne un fattoproprio del Passeggero, comunichi l’annullamento del pacchetto
oggetto del contratto, l’Organizzatore offrirà al Passeggero, se possibile, un
pacchetto sostitutivo. Il Passeggero avrà diritto, in via alternativa, a usufruire di tale
pacchetto sostitutivo ovvero a essere rimborsato con le modalità previste dai
commi successivi. Il pacchetto sostitutivo offerto dall’Organizzatore dovrà essere
di valore equivalente a quello annullato; se l’Organizzatore non è in grado di
proporre un pacchetto sostitutivo di valore equivalente, il Passeggero avrà diritto
a essere rimborsato della differenza.
8.2 L’Organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1469 bis n. 5 cod. civ., restituirà al Passeggero il doppio di quanto
effettivamente pagato dal Passeggero stesso e materialmente incassato
dall’Organizzatore, eccettuati i casi di forza maggiore, caso fortuito o mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti e il caso di mancata
accettazione da parte del Passeggero del pacchetto sostitutivo offerto
dall’Organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il Passeggero sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 6.2. Pertanto, in caso di annullamento del pacchetto
turistico avvenuto prima dei 45 giorni dalla data di partenza, l'Organizzatore dovrà
restituire unicamente l'eventuale somma pagata dal Passeggero e materialmente
incassata dall'Organizzatore.
8.3 Nei suddetti casi di forza maggiore, caso fortuito, mancato raggiungimento del
numero minimo dei partecipanti e mancata accettazione da parte del Passeggero
del pacchetto sostitutivo offerto dall’Organizzatore, il Passeggero avrà diritto
soltanto al rimborso di quanto effettivamente versato.
9. OBBLIGHI DEI PASSEGGERI
9.1 Il Passeggero dovrà essere munito di passaporto individuale o di altro