Re: Vietato fumare in crociera - si fa per dire...!
La questione fumo sta a cuore anche a me.
In materia sono piuttosto estremista e ritengo che la Legge Sirchia sia il provvedimento legislativo più "utile" dell'ultimo ventennio.
Detto ciò analizziamo la situazione. Si tratta di individuare i limiti territoriali della potestà dello Stato Italiano.
L'art. 4 del Codice Penale recita:
Cittadino italiano. Territorio dello Stato
Agli effetti della legge penale, sono considerati "cittadini italiani" i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranita' dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, e' "territorio dello Stato" il territorio "della Repubblica", quello delle colonie ed ogni altro luogo soggetto alla sovranita' dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
Ma la normativa relativa al divieto di fumo non è una norma penale e quindi il nostro buon vecchio c.p. non può venire in soccorso di noi poveri non fumatori.
L'art. 4 del Codice della Navigazione spedifica però:
Navi e aereomobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato
Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano.
Quindi non vi è nessun dubbio che a bordo di una nave battente bandiera italiana, anche se la stessa naviga in acque internazionali, ci troviamo a tutti gli effetti in territorio della Repubblica Italiana, almeno fino a che essa non si trovi in acque territoriali di altro Paese, nel qual caso la faccenda diviene un po' più complessa in quanto entra anche in gioco la potestà legislativa dello Stato Estero.
Interessante a riguardo e confermativa di tale orientamento giurisprudenziale è la sentenza n. 67 del 05/12/1961 della Corte Costituzionale che cito di seguito in alcuni interessanti passaggi:
ritenuto in fatto
(omissis)
la migliore dottrina internazionalistica afferma la regola per cui la nave privata resta sottoposta alla potestà di governo dello Stato della bandiera financo ove si trovi in acque territoriali straniere;
(omissis)
considerato in diritto
(omissis)
Infatti riceve unanime consenso l'affermazione che la potestà dello Stato sui propri cittadini segue costoro anche nei trasferimenti all'estero, con il solo tramite segnato da una analoga potestà che, sugli stranieri spetta allo Stato della nuova residenza, secondo il suo diritto interno e il diritto internazionale. E, in correlazione, si è rilevato che non esiste alcuna regola internazionale generalmente riconosciuta, la quale circoscriva la competenza dello Stato in materia penale all'azione compiuta nel suo territorio, se questa lede i suoi interessi.
Tali principi si sono applicati alla nave, che è oggetto specifico del dubbio prospettato dal Tribunale di Ravenna, nel senso che lo Stato di immatricolazione irradia la propria potestà sulla medesima anche fuori dal limite delle acque territoriali, qualunque sia il luogo in cui essa navighi o sosti, salva la potestà dello Stato straniero quando la nave ne percorra le acque o vi trattenga. Il collegamento con lo Stato d'iscrizione svolge, quindi, la sua efficacia anche quando la nave si trovi in alto mare; e l'alto mare, infatti, secondo un'altra norma generalmente riconosciuta, è aperto al libero e pari uso di tutti i membri della comunità internazionale, in modo che ogni Stato vi può estendere l'esercizio della propria potestà nel rispetto dell'analoga libertà per gli altri Stati. Il predetto collegamento è tanto intenso da ritenere che la nave sia parte del territorio dello Stato in cui è immatricolata, volendosi affermare che questo vi fa valere la propria autorità come sul proprio territorio (art. 4 Cod. penale, e art. 4 Cod. nav.); e se, in tempi recenti, si è contestato il valore dogmatico di tale assimilazione, non si è oppugnata l'esistenza della norma che l'assimilazione intende esprimere. La quale spiega il suo significato e ha la sua giustificazione soltanto quando la nave viene a trovarsi fuori del mare sul quale impera esclusivamente lo Stato di cui essa ha la nazionalità; essendo ovvio che, ove in questo mare la nave sosti, non vi è ragione di ricercarne la condizione giuridica, né v'è motivo di indagare sul trattamento dei fatti e degli atti che vi si compiono a bordo, perché il mare territoriale è una continuazione della terraferma. E quella norma ha un'efficacia tanto estesa, non soltanto da includere la possibilità, da parte dello Stato, di esplicare una propria potestà per il regolamento dell'attività che si svolge a bordo della nave nazionale e per la determinazione degli effetti di questa attività, ma, altresì, da legittimare una competenza punitiva dello Stato per i reati che si consumano sulla nave stessa.
Detto ciò prevengo una domanda che i lettori potrebbero rivolgermi.
Perchè allora in acque internazionali è consentito il gioco d'azzardo?
Una deroga all’efficacia della normativa penale che sancisce il divieto di gioco d’azzardo è stata posta dal D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazione dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30.
Esso stabilisce all’art. 5, comma 3, che: “le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e l’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto il 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale”.
Non mi addentro poi in una materia che non mi è certamente "familiare" come quella fiscale e doganale limitandomi a ricordare il regime "duty free" vigente a bordo delle navi per alcuni tipi di merce posta in vendita nei negozi di bordo.
Concludendo ritengo, a mio modesto parere, che ci possano essere gli estremi per richiedere agli armatori di applicare a bordo delle proprie navi battenti bandiera italiana la normativa anti-fumo vigente nella nostra Repubblica.
Attendo che qualcuno confuti la mia tesi.
Se la doveste ritenere valida, perchè non ci facciamo portavoce di una petizione in tal senso?