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Articoli estratti dal codice della navigazione.
Sezione I: Del pilotaggio marittimo.
Art. 86
(Istituzione del servizio di pilotaggio)
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, Ë istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.
La corporazione ha la personalità ,giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo del pilota.
Art. 87
(Pilotaggio obbligatorio)
Nei luoghi dove il pilotaggio Ë facoltativo, il direttore marittimo puÚ, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.
Il decreto del Presidente della Repubblica o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio Ë obbligatorio.
Art. 88
(Vigilanza sulla corporazione dei piloti)
La corporazione di piloti Ë sottoposta alla vigilanza dell'autorità competente a norma del regolamento.
Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione Ë provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro per la marina mercantile, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.
Art. 89
(Cauzione della corporazione dei piloti)
La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali.
Art. 90
(Licenze e registro dei piloti)
I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.
Art. 91
(Tariffe di pilotaggio)
Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro per la marina mercantile sentite le associazioni sindacali interessate.
Art. 92
(Attribuzioni e obblighi del pilota)
Il pilota SUGGERISCE la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
Nelle località dove il pilotaggio Ë obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'art. 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
Nelle località dove il pilotaggio non Ë obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.
Art. 93
(Responsabilità del pilota)
Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.
Art. 94
(Responsabilità della corporazione dei piloti)
Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione nei limiti della cauzione.
Art. 95
(Regolamento di pilotaggio)
La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonchÈ il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.
Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro per la marina mercantile.
Art. 96
(Marittimi abilitati al pilotaggio)
Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto puÚ autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio Ë regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
Art. 97
(Personale abilitato al pilotaggio)
Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio Ë esercitato dai piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.
Art. 98
(Pilotaggio obbligatorio)
Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedono, il direttore dell'ispettorato compartimentale puÚ rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.
Art. 99
(Norme applicabili)
Il servizio dei piloti autorizzati Ë regolato dagli artt. 91 a 93.
Art. 100
(Regolamenti locali)
Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro per i trasporti.
Sezione I: Del pilotaggio marittimo.
Art. 86
(Istituzione del servizio di pilotaggio)
Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, Ë istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti.
La corporazione ha la personalità ,giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo del pilota.
Art. 87
(Pilotaggio obbligatorio)
Nei luoghi dove il pilotaggio Ë facoltativo, il direttore marittimo puÚ, per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.
Il decreto del Presidente della Repubblica o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio Ë obbligatorio.
Art. 88
(Vigilanza sulla corporazione dei piloti)
La corporazione di piloti Ë sottoposta alla vigilanza dell'autorità competente a norma del regolamento.
Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione Ë provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro per la marina mercantile, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.
Art. 89
(Cauzione della corporazione dei piloti)
La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai regolamenti locali.
Art. 90
(Licenze e registro dei piloti)
I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.
Art. 91
(Tariffe di pilotaggio)
Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro per la marina mercantile sentite le associazioni sindacali interessate.
Art. 92
(Attribuzioni e obblighi del pilota)
Il pilota SUGGERISCE la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.
Nelle località dove il pilotaggio Ë obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'art. 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.
Nelle località dove il pilotaggio non Ë obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.
Art. 93
(Responsabilità del pilota)
Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.
Art. 94
(Responsabilità della corporazione dei piloti)
Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione nei limiti della cauzione.
Art. 95
(Regolamento di pilotaggio)
La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonchÈ il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.
Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro per la marina mercantile.
Art. 96
(Marittimi abilitati al pilotaggio)
Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di piloti, il comandante del porto puÚ autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.
Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio Ë regolato dalle norme di questo capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal direttore marittimo.
Art. 97
(Personale abilitato al pilotaggio)
Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio Ë esercitato dai piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.
Art. 98
(Pilotaggio obbligatorio)
Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedono, il direttore dell'ispettorato compartimentale puÚ rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.
Art. 99
(Norme applicabili)
Il servizio dei piloti autorizzati Ë regolato dagli artt. 91 a 93.
Art. 100
(Regolamenti locali)
Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro per i trasporti.