il_Generale_71
Fondatore & Forum Master
Viste le numerose richieste di informazioni pervenute abbiamo tentato un confronto fra le quotazioni offerte da una compagnia ed uno dei più noti siti di vendita on-line di crociere degli USA.
Abbiamo scelto RCCL perchè notoriamente applica una politica tariffaria omogenea in tutto il mondo, considerando anche che la compagnia fissa i tassi di cambio probabilmente alla pubblicazione degli itinerari e quindi, essendosi in questo momento rafforzatosi l'euro nell'ultimo anno, la conversione US$/EUR applicata da RCCL risulta a noi sfavorevole.
Ecco il nostro esempio.
Crociera RCCL a bordo della Splendour Of The Seas con partenza il 15/08/2009 da Venezia
cabina scelta: Q
passeggeri adulti: 2
Quotazione dal sito http://www.RCCL.it
Prezzo crociera: 1560,00 EUR
Diritto portuali: 318,00 EUR
Servizio del personale di bordo (mance): 92,32 EUR.
Supl.Carburante 70,00 EUR.
Assicurazione 36,00 EUR.
Prezzo totale 2076,32 EUR.
Quotazione dal sito http://www.rccl.com
(in US$ ed in Euro secondo il cambio applicato dalla compagnia al tasso EUR/US$ 1,2376 contro un tasso reale attuale del 1,5495 ridotto a 1,4875 dalle commisione applicate in sede di conversione valutaria dall'emittente della carta di credito, calcolate in 3%, e dall' 1% di volatilità cambi, per un totale del 4%)
Cruise Fare 1.099 US$ 888,00 EUR
Cruise Fare 1.099 US$ 888,00 EUR
Prepay Gratuities: 136,50 US$ 92,32 EUR
Fuel Supplement: 112,00 US$ 70,00 EUR
Taxes/Fees 150,76 US$ 102,00 EUR
Insurance (*) 158,00 US$ 36,00 EUR
(*) le coperture assicurative sono differenti per il mercato USA e quello italiano
Prezzo Totale 2.755,26 US$ convertiti da RCCL in 2.076,32 EUR.
Prenotazione tramite http://www.vacationtogo.com
(in US$ comprensiva dell'assicurazione facoltativa con calcolo cambio al tasso di 1,4875 vedi sopra) [inv. rate 0.6725]
Cruise fare 1.099 US$ 739,08 EUR
Cruise fare 1.099 US$ 739,08 EUR
Port charges incl. incl.
Prepay Gratuities: 136,50 US$ 91,80 EUR
Fuel Supplement: 112,00 US$ 75,32 EUR
Taxes/Fees 150,76 US$ 101.39 EUR
Insurance 158,00 US$ 106.26 EUR
Prezzo Totale 2755,26 US$ 1852,93 EURO
Il nome del sito commerciale USA in conformità alla netiquette è stato occultato.
Risparmio di 223,39 EUR (poco meno dell'11%) peraltro come sostenevo io, nel caso di RCCL, derivante esclusivamente dall'applicazione da parte della compagnia di un tasso di cambio più sfavorevole (calcolato alla data di pubblicazione degli itinerari forse...)
Ma... ma... ma...
1) Leggete un po' questa nota presente sul sito di vendita on-line USA vacationtogo.com, da noi utilizzato per il raffronto:
Note: Costa, Holland America, MSC, NCL, Oceania, Princess, Royal Caribbean and Star Clippers now prohibit U.S. travel agencies (including Vacation To Go) from selling cruises to customers who do not have a residence in the U.S. or Canada.
Questa agenzia con sede in USA non potrebbe vendervi il pacchetto crociera.... sono loro che violano un contratto od un mandato sottoscritto con la compagnia, ma le eventuali conseguenze in caso di intoppi ricadono sul cliente.
2) Comprando all'estero e per di più on-line accettate tutte le condizioni applicabili ad una vendita effettuata negli U.S.A. fra cui ad esempio:
This agreement shall be governed by the laws of the state of Texas, and you agree to submit to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts in Harris County, Texas, in all contingencies and disputes arising from your use of this site. sempre tratto dal sito in questione.
Praticamente se qualcosa va storto per intentare un contenzioso od una causa lo dovete fare in Texas... comodo vero?!? e pure economico!!!!
3) Comprando all'estero non potete disporre delle tutele previste dall'art. 100 del Codice del Consumo e del relativo fondo di garanzia nel caso qualcosa vada storto (fallimento tour operator od agenzia di viaggi)
FONDO DI GARANZIA
L’art. 100 del Codice del Consumo dà conto dell'istituzione, presso il Ministero delle Attività produttive, di un fondo nazionale di garanzia per rispondere a due esigenze fondamentali:
- rimborsare al cliente il prezzo versato e consentirgli (se il viaggio è già in corso e si svolge all’estero) il rimpatrio, nel caso di insolvenza o di dichiarazione di fallimento del venditore o dell’organizzatore di viaggio;
- fornire un’immediata disponibilità economica per consentire il rientro dei clienti, in occasione di emergenze in Paesi extracomunitari, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Chi si occupa di amministrare il Fondo e di operare con compiti decisionali di intervento e controllo è il Comitato di gestione.
In occasione di una emergenza il Comitato si procurerà una relazione sull’accaduto attraverso i canali del Ministero degli Esteri; in base ad essa valuterà la situazione e, se del caso, disporrà l’intervento del Fondo.
La denuncia di emergenza può provenire da qualunque interessato, recita l’art.3 comma 2 lettera a) del Decreto 349/1999; dunque, anche dal T.O.
Dal punto di vista operativo, il Comitato dovrà individuare le “strutture” mediante le quali sarà assolto il “prioritario compito di garantire il rientro nel territorio dello Stato dei consumatori”:
a) verificando con i competenti organismi diplomatici o consolari, presenti nel territorio, il ricorso all'utilizzazione di vettori di linea e ove ciò non fosse possibile, individuando altri idonei mezzi di trasporto;
b) stabilendo contatti con tutte le amministrazioni dello Stato, sia civili che militari, dotate di mezzi necessari;
c) individuando le compagnie di trasporto sia nazionale che estere, ovvero altre strutture private, dotate di mezzi necessari.
I tour operator svolgono comunque un importantissimo ruolo attivo nella gestione delle situazioni di emergenza, vuoi per la presenza in loco di assistenti propri o comunque di preposti coi quali sono continuamente in contatto, vuoi per le capacità ormai acquisite di gestione delle emergenze.
Al di fuori dei casi di urgenza, le modalità di intervento del Fondo sono stabilite dall’art. 5 del Decreto 349/1999: il cliente è chiamato ad attivarsi per ottenere la tutela prevista.
Dovrà infatti inviare richiesta entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, allegando tutta la documentazione (contratto di viaggio in originale, copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia di viaggio, qualsiasi elemento utile a provare la mancata fruizione dei servizi pattuiti) mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia, presso la Direzione generale del turismo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma
Tel. 06/7732383 - 394
Questo Fondo, inteso dalla legge come uno strumento di garanzia a tutela del consumatore, protegge solo i “consumatori di pacchetto turistico”.
Solo i clienti dei tour operator possono accedervi quando si presenti una delle eventualità sopra esposte a condizione, appunto, che siano in possesso del contratto scritto che provi che il pacchetto è stato comprato da un tour operator abilitato, operante sul territorio italiano.
Quest'ultima precisazione è importante perché ove il pacchetto fosse stato acquistato presso un tour operator non italiano, la richiesta andrà inoltrata alla competente autorità del Paese dello stesso tour operator. Ciò perché il fondo nazionale è alimentato con una percentuale (2%) dei premi versati annualmente dai tour operator presenti sul territorio nazionale per le assicurazioni obbligatorie, e non da quelli degli altri Stati membri.
Per quanto esposto nel punto 1 se l'agenzia negli USA fallisce non pensate di poter pretendere alcunchè dalla compagnia crocieristica... i cittadini italiani non potevano acquistare da quell'agenzia, quindi....
Quindi cari utenti, come per ogni acquisto di beni e servizi, siate accorti, analizzate bene tutte le clausole contrattuali, valutate vantaggi e svantaggi e poi... decidete liberamente.
Speriamo che questa analisi vi possa essere di aiuto.
Abbiamo scelto RCCL perchè notoriamente applica una politica tariffaria omogenea in tutto il mondo, considerando anche che la compagnia fissa i tassi di cambio probabilmente alla pubblicazione degli itinerari e quindi, essendosi in questo momento rafforzatosi l'euro nell'ultimo anno, la conversione US$/EUR applicata da RCCL risulta a noi sfavorevole.
Ecco il nostro esempio.
Crociera RCCL a bordo della Splendour Of The Seas con partenza il 15/08/2009 da Venezia
cabina scelta: Q
passeggeri adulti: 2
Quotazione dal sito http://www.RCCL.it
Prezzo crociera: 1560,00 EUR
Diritto portuali: 318,00 EUR
Servizio del personale di bordo (mance): 92,32 EUR.
Supl.Carburante 70,00 EUR.
Assicurazione 36,00 EUR.
Prezzo totale 2076,32 EUR.
Quotazione dal sito http://www.rccl.com
(in US$ ed in Euro secondo il cambio applicato dalla compagnia al tasso EUR/US$ 1,2376 contro un tasso reale attuale del 1,5495 ridotto a 1,4875 dalle commisione applicate in sede di conversione valutaria dall'emittente della carta di credito, calcolate in 3%, e dall' 1% di volatilità cambi, per un totale del 4%)
Cruise Fare 1.099 US$ 888,00 EUR
Cruise Fare 1.099 US$ 888,00 EUR
Prepay Gratuities: 136,50 US$ 92,32 EUR
Fuel Supplement: 112,00 US$ 70,00 EUR
Taxes/Fees 150,76 US$ 102,00 EUR
Insurance (*) 158,00 US$ 36,00 EUR
(*) le coperture assicurative sono differenti per il mercato USA e quello italiano
Prezzo Totale 2.755,26 US$ convertiti da RCCL in 2.076,32 EUR.
Prenotazione tramite http://www.vacationtogo.com
(in US$ comprensiva dell'assicurazione facoltativa con calcolo cambio al tasso di 1,4875 vedi sopra) [inv. rate 0.6725]
Cruise fare 1.099 US$ 739,08 EUR
Cruise fare 1.099 US$ 739,08 EUR
Port charges incl. incl.
Prepay Gratuities: 136,50 US$ 91,80 EUR
Fuel Supplement: 112,00 US$ 75,32 EUR
Taxes/Fees 150,76 US$ 101.39 EUR
Insurance 158,00 US$ 106.26 EUR
Prezzo Totale 2755,26 US$ 1852,93 EURO
Il nome del sito commerciale USA in conformità alla netiquette è stato occultato.
Risparmio di 223,39 EUR (poco meno dell'11%) peraltro come sostenevo io, nel caso di RCCL, derivante esclusivamente dall'applicazione da parte della compagnia di un tasso di cambio più sfavorevole (calcolato alla data di pubblicazione degli itinerari forse...)
Ma... ma... ma...
1) Leggete un po' questa nota presente sul sito di vendita on-line USA vacationtogo.com, da noi utilizzato per il raffronto:
Note: Costa, Holland America, MSC, NCL, Oceania, Princess, Royal Caribbean and Star Clippers now prohibit U.S. travel agencies (including Vacation To Go) from selling cruises to customers who do not have a residence in the U.S. or Canada.
Questa agenzia con sede in USA non potrebbe vendervi il pacchetto crociera.... sono loro che violano un contratto od un mandato sottoscritto con la compagnia, ma le eventuali conseguenze in caso di intoppi ricadono sul cliente.
2) Comprando all'estero e per di più on-line accettate tutte le condizioni applicabili ad una vendita effettuata negli U.S.A. fra cui ad esempio:
This agreement shall be governed by the laws of the state of Texas, and you agree to submit to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts in Harris County, Texas, in all contingencies and disputes arising from your use of this site. sempre tratto dal sito in questione.
Praticamente se qualcosa va storto per intentare un contenzioso od una causa lo dovete fare in Texas... comodo vero?!? e pure economico!!!!
3) Comprando all'estero non potete disporre delle tutele previste dall'art. 100 del Codice del Consumo e del relativo fondo di garanzia nel caso qualcosa vada storto (fallimento tour operator od agenzia di viaggi)
FONDO DI GARANZIA
L’art. 100 del Codice del Consumo dà conto dell'istituzione, presso il Ministero delle Attività produttive, di un fondo nazionale di garanzia per rispondere a due esigenze fondamentali:
- rimborsare al cliente il prezzo versato e consentirgli (se il viaggio è già in corso e si svolge all’estero) il rimpatrio, nel caso di insolvenza o di dichiarazione di fallimento del venditore o dell’organizzatore di viaggio;
- fornire un’immediata disponibilità economica per consentire il rientro dei clienti, in occasione di emergenze in Paesi extracomunitari, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Chi si occupa di amministrare il Fondo e di operare con compiti decisionali di intervento e controllo è il Comitato di gestione.
In occasione di una emergenza il Comitato si procurerà una relazione sull’accaduto attraverso i canali del Ministero degli Esteri; in base ad essa valuterà la situazione e, se del caso, disporrà l’intervento del Fondo.
La denuncia di emergenza può provenire da qualunque interessato, recita l’art.3 comma 2 lettera a) del Decreto 349/1999; dunque, anche dal T.O.
Dal punto di vista operativo, il Comitato dovrà individuare le “strutture” mediante le quali sarà assolto il “prioritario compito di garantire il rientro nel territorio dello Stato dei consumatori”:
a) verificando con i competenti organismi diplomatici o consolari, presenti nel territorio, il ricorso all'utilizzazione di vettori di linea e ove ciò non fosse possibile, individuando altri idonei mezzi di trasporto;
b) stabilendo contatti con tutte le amministrazioni dello Stato, sia civili che militari, dotate di mezzi necessari;
c) individuando le compagnie di trasporto sia nazionale che estere, ovvero altre strutture private, dotate di mezzi necessari.
I tour operator svolgono comunque un importantissimo ruolo attivo nella gestione delle situazioni di emergenza, vuoi per la presenza in loco di assistenti propri o comunque di preposti coi quali sono continuamente in contatto, vuoi per le capacità ormai acquisite di gestione delle emergenze.
Al di fuori dei casi di urgenza, le modalità di intervento del Fondo sono stabilite dall’art. 5 del Decreto 349/1999: il cliente è chiamato ad attivarsi per ottenere la tutela prevista.
Dovrà infatti inviare richiesta entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, allegando tutta la documentazione (contratto di viaggio in originale, copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia di viaggio, qualsiasi elemento utile a provare la mancata fruizione dei servizi pattuiti) mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia, presso la Direzione generale del turismo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma
Tel. 06/7732383 - 394
Questo Fondo, inteso dalla legge come uno strumento di garanzia a tutela del consumatore, protegge solo i “consumatori di pacchetto turistico”.
Solo i clienti dei tour operator possono accedervi quando si presenti una delle eventualità sopra esposte a condizione, appunto, che siano in possesso del contratto scritto che provi che il pacchetto è stato comprato da un tour operator abilitato, operante sul territorio italiano.
Quest'ultima precisazione è importante perché ove il pacchetto fosse stato acquistato presso un tour operator non italiano, la richiesta andrà inoltrata alla competente autorità del Paese dello stesso tour operator. Ciò perché il fondo nazionale è alimentato con una percentuale (2%) dei premi versati annualmente dai tour operator presenti sul territorio nazionale per le assicurazioni obbligatorie, e non da quelli degli altri Stati membri.
Per quanto esposto nel punto 1 se l'agenzia negli USA fallisce non pensate di poter pretendere alcunchè dalla compagnia crocieristica... i cittadini italiani non potevano acquistare da quell'agenzia, quindi....
Quindi cari utenti, come per ogni acquisto di beni e servizi, siate accorti, analizzate bene tutte le clausole contrattuali, valutate vantaggi e svantaggi e poi... decidete liberamente.
Speriamo che questa analisi vi possa essere di aiuto.