Mi sono informato.
Dunque a bordo di una nave mercantile (passeggeri o merci) il Comandante ricopre diverse qualifiche quando è in navigazione (in quanto "capo spedizione"):
- ufficiale di stato civile (può redigere atto di nascita, di morte, di scomparsa in mare, celebrare matrimonio e se non erro in caso di pericolo di vita può anche ricevere testamento;
- ufficiale di polizia giudiziaria (con tutti i compiti ad esso connessi);
- tutore a bordo della pubblica sicurezza e di capo e responsabile della polizia di bordo;
Naturalmente questo per quanto riguarda navi ITALIANE.
Ecco qui i riferimenti normativi (dal Codice della Navigazione):
Parte terza
Disposizioni Penali e Disciplinari
Libro primo
Disposizioni penali
Titolo IV
Disposizioni processuali
Art. 1235 - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (1)
Agli effetti dell’art. 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria:
1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, appartenenti alla categoria servizi portuali, (i direttori e) i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell’aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede l’ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite all’ENAC nella cui circoscrizione l’aeroporto è compreso (2);
2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall’autorità giudiziaria;
3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi all’estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;
4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell’autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali.
Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell’Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.
Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.
Art. 1236 - Obbligo di denuncia e di relazione (3)
I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell’amministrazione della navigazione interna, dell’ENAC e le persone dell’equipaggio hanno l’obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d’ufficio, commessi nel porto, nell’aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione.
I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l’obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell’ENAC nell’aeroporto di primo approdo.
Art. 1237 - Reati in corso di navigazione
Quando è stato commesso un reato in corso di navigazione, il comandante della nave o dell’aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo, e comunque entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi di reato all’autorità marittima o a quella preposta alla navigazione interna o all’autorità aeronautica locale del Regno; ovvero, all’estero, all’autorità consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel luogo.
Dell’eseguita consegna le dette autorità redigono processo verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al competente procuratore della Repubblica. Le autorità medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie .
Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo approdo in un porto del Regno è tenuto a consegnarli all’ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un paese estero, provvede d’accordo con l’autorità consolare.