Re: Le mille e una notte 30/11 -22/12/07
Re: Le mille e una notte 30/11 -22/12/07
13.1 L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Passeggero a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi. L’Organizzatore sarà esente da responsabilità quando il danno è derivato da fatto del Passeggero (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello di un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
E nel mio caso, in particolare, il danno si poteva evitare se Costa avesse telefonato all'aeroporto e chiesto se il volo era in orario : noi passeggeri - informati - ci saremmo organizzati meglio. Anche se ho pagato a Costa (e non a terzi) il transfer (il biglietto era incluso nel mattoncino-biglietto Costa), magari noi ce ne saremmo andati a fare cena per cavoli nostri a Dubai, coi bagagli a mano, e presentandoci all'aeroporto più tardi, no?
16.1 Con l’emissione da parte del vettore aereo del biglietto aereo o altro titolo di viaggio aereo in nome de l Passeggero e l’accettazione di esso da parte del Passeggero viene posto in essere un contratto di trasporto aereo tra il Passeggero e il vettore aereo emittente.
16.2 Rispetto a qualsiasi trasporto aereo Costa Crociere non assume pertanto nessuna qualifica o ruolo di vettore, essendo tale qualifica assunta esclusivamente dal vettore aereo indicato (e/o suoi delegati) con tutti rischi e le responsabilità connesse, che non potranno perciò in alcun modo essere riferite a Costa Crociere, neppure in via indiretta o mediata. I diritti spettanti al Passeggero in base al contratto di trasporto aereo e alla normativa a esso applicabile (Convenzione di Montreal del 28/5/1999, Regolamento CE n. 889/2002, normative nazionali), ivi compreso in particolare il diritto al risarcimento del danno in caso di morte o danni alla persona, dovranno quindi essere fatti valere dal Passeggero nei confronti del vettore aereo. Fanno carico esclusivamente al vettore aereo gli obblighi di cui al Regolamento CE n. 785/2004
e no, il biglietto aereo nel mio caso è stato emesso da Costa Crociere, per conto della Privilege, fa parte del servizio che ho comprato "tutto incluso": io non ho acquistato dal vettore aereo ma da Costa che, come primo fornitore, si assume ogni responsabilità.
La resposabilità del vettore aereo inizia dal check-in e la Privilege, per quanto scalcagnata, ha fatto il possibile.
il Contratto Costa dice:
Ritardo volo
Nel caso il volo di partenza e/o di ritorno del viaggio, purché ricompreso nel pacchetto organizzato dal Contraente, dovesse subire un ritardo superiore alle 8 ore, calcolato sulla base dell’orario definitivo, indicato nei documenti di viaggio o con eventuali comunicazioni scritte successive inviate all’Assicurato dal Contraente, presso l’Agenzia di Viaggio o tramite il corrispondente locale, prima della data di partenza del volo, la Società corrisponderà ai viaggiatori un rimborso fisso di €.100,00 per persona per ogni ritardo. La garanzia è operante per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo.
da :
http://www.corriere.it/viaggi/viaggi_te ... li_5.shtml
L’abc dei diritti
Quando un volo subisce un ritardo prolungato, nei casi di imbarco negato e cancellazione, la compagnia deve sempre fornire assistenza al passeggero con:
• Bevande, snack o pasti in relazione all’ora e alla durata dell’attesa. Nel caso in cui la partenza sia rimandata al giorno dopo, si ha diritto alla sistemazione alberghiera.
• Possibilità di fare 2 telefonate (oppure fax, messaggi di posta elettronica) per comunicare il ritardo.
• Superate le 5 ore di attesa, possibilità di recedere dal contratto rinunciando al volo, con restituzione del prezzo pieno del biglietto. E fornendo, qualora il proseguimento del viaggio risultasse inutile, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.
In attesa del volo
Per l’imbarco negato
Quando, per negato imbarco sul volo prenotato e in alcuni casi di cancellazione, il passeggero è costretto a raggiungere la destinazione con un volo sostitutivo subendo un certo ritardo, ha diritto alle seguenti compensazioni:
• 250 su tutte le tratte entro i 1500 km.
• 400 su tutte le tratte intercomunitarie superiori a 1500 km ed extra-comunitarie fra i 1500 e i 3500 km.
• Nel determinare la distanza, si tiene conto dell’intero itinerario di viaggio. Se ad esempio il passeggero subisce un overbooking (o una cancellazione improvvisa non giustificata da casi eccezionali) che provoca un ritardo e impedisce di rispettare una coincidenza di voli, la distanza calcolata è quella tra le città di partenza e di arrivo senza considerare eventuali stop over.
• 600 euro su tutte le altre tratte.
• In tutti i casi, il risarcimento in denaro corrisponde al 50 per cento del prezzo del biglietto se al passeggero è garantito l’arrivo a destinazione rispettivamente entro le 2, 3, 4 o 5 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto per il volo prenotato.
• I rimborsi sono invece sempre dovuti ai passeggeri dei voli cancellati senza preavviso.
• Nei casi di negato imbarco, non sono dovuti rimborsi ai passeggeri che accettano i benefici offerti dalla compagnia.
Apriamo gli occhi Italiani il mondo delle crociere è vasto e ricco di soluzioni alternative.
E ricordate... chi più spende meno spende!!!
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Nel mio caso ho speso 6500 euro, la scelta di affidardi a Costa anche per il volo di rientro è perchè il catalogo offriva la "crociera+volo". Avessi saputo che genere di compagnia charter usava, col piffero che l'accettavo.
Si vola così bene con la Emirates!
Mia moglie ancora si sogna lo sbarco a Dubai!
Insomma, sono stato proprio deluso da Costa che poteva almeno farci trovare un incaricato all'aeroporto di Milano per farci le sue scuse.
Mi sono sentito proprio come un limone spremuto.