Queste erano le info che avevo io.
Con la Circolare n. 11/E in data 3 aprile 2006, l’Agenzia delle Entrate, nel chiarire svariate problematiche relative a imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative, afferma:
“Circa la necessità di annullare il contrassegno ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. n. 642 del 1972,” (Disciplina dell’imposta di bollo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972, supplemento ordinario) “si ritiene che l’annullamento è obbligatorio in tutti i casi in cui la legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti che devono curarne l’adempimento (come dispone, ad esempio l’articolo 6 della tariffa per le cambiali). Negli altri casi, invece, si può omettere l’annullamento poiché il contrassegno contiene già l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione. Inoltre è impossibile rimuoverlo dall’atto su cui è stato applicato senza provocarne la lacerazione rendendolo inservibile. La disciplina dell’imposta di bollo, mentre precisa i termini entro i quali l’imposta deve essere corrisposta (articolo 2 del D.P.R. n. 642 del 1972) non prevede alcun termine di validità dei valori bollati. Pertanto, i contrassegni possono essere utilizzati indipendentemente dalla data della loro emissione, nel rispetto dell’articolo 11 del predetto D.P.R. che dispone ‘Per gli atti soggetti a bollo fin dall’origine l’applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone, deve precedere l’eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione’. Non si configura, pertanto, alcun limite temporale all’utilizzo dei contrassegni, rispetto alla data di emissione stampata sugli stessi”. (punto 2.5 della cit. circolare)
MCP