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13/01/2012 -Naufragio Costa Concordia all'Isola del Giglio

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

Rodolfo

Super Moderatore
No, ma rimango dell'idea che prima della collisione fosse quanto mai difficile esautorare schettino dal Comando, mentre, forse, sarebbe stato più "semplice" nella seconda fase.
 

Seafoam

New member
Infatti, lo credo anch'io. Sempre considerando però che i sottoposti hanno di solito una sorta di sacra soggezione nei confronti del comandante.
Secondo me i giuristi dovrebbero andarci cauti, minare in tale maniera l'autorità del comandante potrebbe essere un problema in futuro, non credi?
 

alleja

New member
No, ma rimango dell'idea che prima della collisione fosse quanto mai difficile esautorare schettino dal Comando, mentre, forse, sarebbe stato più "semplice" nella seconda fase.

Concordo con questa tua osservazione fino a quando, se esistono, saltino fuori sti benedetti protocolli marittimi.
Ricordiamoci comunque, che per ora sono frasi che abbiamo letto su giornali, preferisco aspettare di vedere le carte originali, fosse mai che una volta di più il giornalista abbia riportato con non estrema esattezza.

Invece una domanda relativa alle carte nautiche se avete la voglia e la pazienza di rispondermi.
Per quanto mi risulta, la responsabilità di avere a bordo carte nautiche adeguate alla navigazione che si sta pianificando, è del Comandante (posso sbagliarmi).
Averne utilizzate di non adeguate, può costituire una aggravante nella sua condotta (intesa come superficialità, negligenza)?

Di questa cosa rimango ancora abbastanza incredulo, a pensare che su di una rotta settimanale la Concordia pare (sembra) non avesse a bordo carte (elettroniche o di carta) sufficientemente dettagliate.
 

lulap

Member
No, ma rimango dell'idea che prima della collisione fosse quanto mai difficile esautorare schettino dal Comando, mentre, forse, sarebbe stato più "semplice" nella seconda fase.

Infatti la Procura avrebbe indagato Bosio e gli altri Ufficiali non per l'incidente, ma per non aver agito (si parla di "limitare i danni" e "avvisare le autorità") dopo l'incidente.
Grazie per le risposte, seppure ancora parziali e provvisorie che mi state dando !
 

Rodolfo

Super Moderatore
In linea di massima direi di sì; bisogna vedere su che linea imposteranno il coinvolgimento, eventuale, dei subordinati. Come avevo già detto, considerando le fasi precedenti, credo che nessuno tra gli Ufficiali presenti sul ponte dubitasse delle capacità del Comandante, del passaggio ravvicinato già effettuato altre volte nell'immediato passato. Se a qualcuno, poco prima, poniamo il W.O. avesse capito che il tutto potesse diventare rischioso avrebbe potuto manifestare le sue perplessità al comandante, e non è detto che non l'abbia fatto, ottenendo per tutta risposta una decisa e rassicurante risposta sulle sue intenzioni. Se la situazione fosse precipitata, avrebbe potuto ordinare un manovra diversa al timoniere; e il comandante avrebbe lasciato fare o avrebbe dato un contro ordine immediato? Immaginiamo cosa sarebbe successo sul ponte e a che ordine avrebbe potuto rispondere il timoniere, in un momento di massima tensione; avrebbe eseguito l'ordine del W.O. o del K1? Situazione tragica che non si dovrebbe mai manifestare.

Diverso il dopo; più tempo per reagire e organizzare una rimozione dal comando del K1. Tra l'altro secondo l'articolo 303 che riporto più sotto, l'abbandono nave deve essere dato secondo i seguenti step.


Art. 303 - Abbandono della nave in pericolo


"Il comandante non può ordinare l’abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall’arte nautica per salvarla, sentito il parere degli Ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti dell’equipaggio.

Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia."
 
Ultima modifica:

Seafoam

New member
Invece una domanda relativa alle carte nautiche se avete la voglia e la pazienza di rispondermi.
Per quanto mi risulta, la responsabilità di avere a bordo carte nautiche adeguate alla navigazione che si sta pianificando, è del Comandante (posso sbagliarmi).
Averne utilizzate di non adeguate, può costituire una aggravante nella sua condotta (intesa come superficialità, negligenza)?

Di questa cosa rimango ancora abbastanza incredulo, a pensare che su di una rotta settimanale la Concordia pare (sembra) non avesse a bordo carte (elettroniche o di carta) sufficientemente dettagliate.

Questo posso confermarlo, ho chiesto in giro... e pare sia proprio così. E' il comandante che in base alle rotte che decide deve chiedere alla compagnia le carte che gli servono.
 
T

tano

Guest
Peró........per gli Ufficiali credo che bisogna capire il momento in cui il Comandante non sta svolgendo la sua funzione come si deve.
É molto difficile, specialmente in un momento cosí.

Un saluto.
 

Rodolfo

Super Moderatore
Concordo con questa tua osservazione fino a quando, se esistono, saltino fuori sti benedetti protocolli marittimi.
Ricordiamoci comunque, che per ora sono frasi che abbiamo letto su giornali, preferisco aspettare di vedere le carte originali, fosse mai che una volta di più il giornalista abbia riportato con non estrema esattezza.

Invece una domanda relativa alle carte nautiche se avete la voglia e la pazienza di rispondermi.
Per quanto mi risulta, la responsabilità di avere a bordo carte nautiche adeguate alla navigazione che si sta pianificando, è del Comandante (posso sbagliarmi).
Averne utilizzate di non adeguate, può costituire una aggravante nella sua condotta (intesa come superficialità, negligenza)?

Di questa cosa rimango ancora abbastanza incredulo, a pensare che su di una rotta settimanale la Concordia pare (sembra) non avesse a bordo carte (elettroniche o di carta) sufficientemente dettagliate.

Credo la risposta sia contenuta in questo articolo.

Art. 297 - Doveri del comandante prima della partenza


Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.
 

Seafoam

New member
... se la situazione fosse precipitata, avrebbe potuto ordinare un manovra diversa al timoniere; e il comandante avrebbe lasciato fare o avrebbe dato un contro ordine immediato? Immaginiamo cosa sarebbe successo sul ponte e a che ordine avrebbe potuto rispondere il timoniere, in un momento di massima tensione; avrebbe eseguito l'ordine del W.O. o del K1? Situazione tragica che non si dovrebbe mai manifestare.

Infatti. Dalla necessità di evitare situazioni come quelle da te paventate deriva il grande potere decisionale che è stato attribuito al comandante a bordo.
 

CostaMagica

Super Moderatore
Esatto! quanto è complicata la procedura penale :) spero che tra il tuo e il mio intervento il concetto possa essere un pò più chiaro. Ciao

Direi che il tuo è tecnicamente perfetto ;-)

....la famosa "giornalista" aveva conosciuto anche la bimba morta e il suo papà......sempre nel frattempo che scappava...notava che le scialuppe le guidavano i cuochi.....che si preoccupava dei vestiti perduti.....praticamente wonderwoman......

.... e se avesse avuto modo di salire in plancia avrebbe certamente saputo persino raddrizzare la nave...

Però...

Art. 293 del Codice della Navigazione
In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando spetta agli ufficiali di coperta, nell’ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell’armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l’autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l’autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.

No, ma rimango dell'idea che prima della collisione fosse quanto mai difficile esautorare schettino dal Comando, mentre, forse, sarebbe stato più "semplice" nella seconda fase.

Infatti, nessuno dei casi previsti dall'art. 293 del CN contempla la fattispecie verificatasi...

Infatti, lo credo anch'io. Sempre considerando però che i sottoposti hanno di solito una sorta di sacra soggezione nei confronti del comandante.
Secondo me i giuristi dovrebbero andarci cauti, minare in tale maniera l'autorità del comandante potrebbe essere un problema in futuro, non credi?

Ritengo anche che un eventuale protocollo (ammesso che esista) non possa riuscire a prevedere tutte le variabili e le relative responsabilità... e dunque potrebbe non essere attinente alle circostanze.
Tralasciando anche gli aspetti di natura psicologica e tornando al caso del Concordia, l'ipotesi di un coatto avvicendamento al Comando della nave chissà quali conseguenze avrebbe potuto avere a carico del "nuovo" Comandante in ordine alle scelte dallo stesso formulate. Conseguentemente, pur volendo considerare possibile l'"atto di forza" (di cui peraltro abbiamo già parlato considerandone, se non tutte, parecchie implicazioni) mi chiedo anche CHI avrebbe la serenità mentale e la lucidità, in ordine alle conseguenze anche penali a se ascrivibili per l'operato, per addivenire alla decisione di esautorare il Comandante, non certamente escludendola aprioristicamente.

Temo, ed è un parere estremamente personale, che sia sin troppo facile teorizzare sulla questione che praticarla...
 

Seafoam

New member
Cito dal manuale SOLAS
SOLAS Chapter V – 1/7/02 pag 27/29

REGULATION 34 - Safe navigation and avoidance of dangerous situations
1 Prior to proceeding to sea, the master shall ensure that the intended voyage
has been planned using the appropriate nautical charts and nautical
publications for the area concerned
, taking into account the guidelines and
recommendations developed by the Organization.
 

Adriatic2009

New member
Per chi ha tempo, alcuni interessanti articoli del Codice della Navigazione.

Per chi ha tempo, alcuni interessanti articoli del Codice della Navigazione.

Articolo 186 - Autorità del comandante.
Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.

Articolo 187 - Disciplina di bordo.
I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.
Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componeNte dell'equipaggio a bordo.
Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamentI speciali.

Articolo 188 - Autorizzazione per scendere a terra.
I componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.

Articolo 190 - Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo.
I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.

Art. 274 - Responsabilità dell’armatore
L’armatore è responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione.
Tuttavia l’armatore non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

Art. 321 - Gerarchia di bordo delle navi marittime
La gerarchia dei componenti dell’equipaggio marittimo è la seguente:
•1) comandante;
•2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario;
•3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario;
•4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;
•5) gli altri ufficiali;
•6) nostromo, maestro di macchina;
•7) gli altri sottufficiali;
•8 )i comuni.

Art. 323 - Visita medica.
L’arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell’equipaggio, deve, nei casi e con le modalità prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l’idoneità della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.

Art. 1094 - Inosservanza di ordine da parte di componente dell’equipaggio.
Il componente dell’equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi.
Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena è della reclusione da uno a sei mesi.
Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità ovvero un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone o per la sicurezza della nave, del galleggiante, dell’aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l’ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell’aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 1095 - Inosservanza di ordine da parte di passeggero
Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell’aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a euro 206,00.

Art. 1097 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante
Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.

Art. 1098 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell’equipaggio.
Il componente dell’equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un anno.
Alla stessa pena soggiace il componente dell’equipaggio dell’aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l’aeromobile in pericolo.
Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.

Art. 1102 - Navigazione in zone vietate.
Fuori dei casi previsti nell’articolo 260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 516,00 (2):
•1) il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell’articolo 83;
Art. 83 - Divieto di transito e di sosta.
Il ministro dei trasporti può limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per motivi di protezione dell'ambiente, determinando le zone alle quali il divieto si estende.

Art. 1104 - Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato.
Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che offende l’onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle di lui funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni.
La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l’offesa è recata in presenza di una o più persone.
Se il fatto è commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell’aeromobile, qualora non costituisca un più grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art. 1105 – Ammutinamento.
Se il fatto non costituisce un più grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile che in numero non inferiore al terzo:
•1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante;
•2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.
Coloro che alla prima intimazione eseguono l’ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti già compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso.

Art. 1106 – Aggravanti.
La pena è da uno a cinque anni:
•1) se il fatto previsto dall’articolo precedente è commesso in condizioni nelle quali non è possibile ricorrere alla forza pubblica;
•2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell’articolo precedente, l’ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto è commesso al fine d’interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell’aeromobile o dei relativi carichi;
•3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell’articolo precedente, alcuna delle persone è palesemente armata ovvero il fatto è commesso con minaccia.
Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

Art. 1107 - Mancato intervento per impedire un reato.
Il componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell’esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a euro 516,00 (2).
Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che, trovandosi presente al fatto previsto nell’articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.

Art. 1117 - Usurpazione del comando di nave o di aeromobile.
Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Fuori del caso previsto nell’articolo 1220, se il fatto è commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell’aeromobile, la pena è da sei mesi a due anni.

Art. 1118 - Abbandono del posto.
Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

Art. 1108 - Complotto contro il comandante
I componenti dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile, che, in numero di tre o più, si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l’incolumità personale, la libertà individuale o l’esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a quattro anni.
Per i promotori e gli organizzatori la pena è aumentata fino a un terzo.
Il componente dell’equipaggio, che, avendo notizia dell’accordo, omette di darne avviso al comandante, è punito con la reclusione fino a un anno.
Tuttavia la pena da applicare è in ogni caso inferiore alla metà di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo.
 
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alco56

Super Moderatore
Grazie è molto interessante e credevo che molte di queste regole fossero retaggio del passato o solo della Marina Militare, molto istruttivo.
 

Adriatic2009

New member
Grazie è molto interessante e credevo che molte di queste regole fossero retaggio del passato o solo della Marina Militare, molto istruttivo.

Domani appena mi libero dico anche due parole sulle carte nautiche( sulle navi il c.te delega l'ufficiale addetto alla cartografia il controllo delle carte e pubblicazioni nautiche necessarie al viaggio da intraprendere) e sui documenti che il c.te deve presentare per avere le spedizioni da parte dell' autorita' marittima. Non e' che una nave da un qualsiasi porto puo' partire quando e come vuole. E ricordo che la capitaneria e' anche un organo di controllo. Per un anno la nave ha fatto lo stesso itinerario, strano che le capitanerie non si siano mai accorte della mancanza di carte nautiche. Con questo non voglio discolpare chi era a bordo il quale se E' VERO non ha fatto bene il proprio mestiere, ma anche chi doveva controllare (capitanerie di porto) non ha fatto il proprio dovere.

Sempre dal codice della navigazione

Articolo 180 - Verifiche ed ispezioni.
Il comandante del porto o l'autorità consolare può ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.
Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.
 
Ultima modifica:

alleja

New member
Grazie a Seafom e Rodolfo per le vostre risposte.

Domani appena mi libero dico anche due parole sulle carte nautiche( sulle navi il c.te delega l'ufficiale addetto alla cartografia il controllo delle carte e pubblicazioni nautiche necessarie al viaggio da intraprendere)

Una domanda, Adriatic, se posso e se hai tempo con calma di rispondere.
Il Comandante deve fisicamente vedere la rotta tracciata e controllarla o semplicemente delega il suo ufficiale a tracciarla sulle sue indicazioni?
Una rotta che non prenda in considerazione una navigazione "turistica" o costiera, ma che rimanga ad esempio a 5 miglia da costa, può in sicurezza essere tracciata su carte con minori dettagli (scale maggiori)?

Grazie anticipate se troverai un poco del tuo tempo da perdere per me.
 

Seafoam

New member
Domani appena mi libero dico anche due parole sulle carte nautiche( sulle navi il c.te delega l'ufficiale addetto alla cartografia il controllo delle carte e pubblicazioni nautiche necessarie al viaggio da intraprendere) e sui documenti che il c.te deve presentare per avere le spedizioni da parte dell' autorita' marittima. Non e' che una nave da un qualsiasi porto puo' partire quando e come vuole. E ricordo che la capitaneria e' anche un organo di controllo. Per un anno la nave ha fatto lo stesso itinerario, strano che le capitanerie non si siano mai accorte della mancanza di carte nautiche. Con questo non voglio discolpare chi era a bordo il quale se E' VERO non ha fatto bene il proprio mestiere, ma anche chi doveva controllare (capitanerie di porto) non ha fatto il proprio dovere.

Sempre dal codice della navigazione

Articolo 180 - Verifiche ed ispezioni.
Il comandante del porto o l'autorità consolare può ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.
Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.

Una domanda, il fatto che deleghi lo solleva dalle sue responsabilità?
 

simo76

New member
ciao no anche se delega la responsabilità è sempre la sua.perchè il delegato è sotto la sua responsabilità come la nave e tutti,tutto quello che c'è a bordo
 

deliziosa64

New member
Ritengo anche che un eventuale protocollo (ammesso che esista) non possa riuscire a prevedere tutte le variabili e le relative responsabilità... e dunque potrebbe non essere attinente alle circostanze.
Tralasciando anche gli aspetti di natura psicologica e tornando al caso del Concordia, l'ipotesi di un coatto avvicendamento al Comando della nave chissà quali conseguenze avrebbe potuto avere a carico del "nuovo" Comandante in ordine alle scelte dallo stesso formulate. Conseguentemente, pur volendo considerare possibile l'"atto di forza" (di cui peraltro abbiamo già parlato considerandone, se non tutte, parecchie implicazioni) mi chiedo anche CHI avrebbe la serenità mentale e la lucidità, in ordine alle conseguenze anche penali a se ascrivibili per l'operato, per addivenire alla decisione di esautorare il Comandante, non certamente escludendola aprioristicamente.
Temo, ed è un parere estremamente personale, che sia sin troppo facile teorizzare sulla questione che praticarla...
Credo che il coinvolgimento di Roberto Bosio, che secondo l’accusa «tollera ordini, comportamenti e omissioni incongrui e manifestamente pericolosi» ed «omette di intervenire direttamente e tempestivamente onde superare l’inerzia di Schettino per la salvaguardia delle persone a bordo, pur sapendo, come gli altri presenti, che la nave non poteva più galleggiare, possa trovare fondamento nell’art. 303 del codice della navigazione.: «Il comandante non può ordinare l’abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall’arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta. Il codice considera quindi questa decisione molto impegnativa per le conseguenze che ne possono derivare e prevede che il comandante si consulti con i suoi ufficiali di coperta, ossia richiede che questa decisione sia il risultato del lavoro di più persone e che ci sia un minimo di collaborazione tra due o tre soggetti. Da ciò ne deriva che se un ufficiale viene individuato tra quei soggetti che non potevano non sapere e omette di segnalare viene riconosciuto a sua volta responsabile. Quindi non c’è alcuna necessità di contravvenire agli ordini del comandante o addirittura di un ammutinamento, dato che è la stessa legge che dispone il dovere di intervenire. Ciao
 
Stato
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