Rodolfo
Super Moderatore
Re: annulamento crociera 1 dicembre 2008
Re: annulamento crociera 1 dicembre 2008
Bisognerebbe anche capire, come è stata venduta la crociera di trasferimento da Venezia a Savona. E' un qualche cosa di "forfettario" in aggiunta al costo della transatlantica? Son state vendute separatamente ed il costo di ciascuna è quantificabile?
In genere, il diritto della navigazione marittima, prevederebbe nel caso di annullamento del viaggio per decisione del vettore, il rimborso nei confronti del passeggero di un importo al massimo del doppio di quanto pagato.
Se la la partenza fosse impedita per cause non imputabili al vettore, la legge prevede la restituzione di quanto versato.
E ancora, anche la variazione del tragitto, se questa arreca danno e pregiudizio al passeggero, può determinare la risoluzione del contratto e il risarcimentodel danno.
Chiaro che ci si addentra in una materia assai vasta con interpretazioni diverse e sentenze che possono far propendere per questa o quella soluzione.
Per le Compagnie penso che queste "vertenze" siano il pane quotidiano nell'esercizio del servizio offerto e quindi possono, in un certo senso, partire da una posizione di "privilegio" nella loro gestione e soluzione.
Ricorrere contro le loro decisioni e pretendere il rispetto delle leggi è comunque un sacrosanto diritto.
Re: annulamento crociera 1 dicembre 2008
Bisognerebbe anche capire, come è stata venduta la crociera di trasferimento da Venezia a Savona. E' un qualche cosa di "forfettario" in aggiunta al costo della transatlantica? Son state vendute separatamente ed il costo di ciascuna è quantificabile?
In genere, il diritto della navigazione marittima, prevederebbe nel caso di annullamento del viaggio per decisione del vettore, il rimborso nei confronti del passeggero di un importo al massimo del doppio di quanto pagato.
Se la la partenza fosse impedita per cause non imputabili al vettore, la legge prevede la restituzione di quanto versato.
E ancora, anche la variazione del tragitto, se questa arreca danno e pregiudizio al passeggero, può determinare la risoluzione del contratto e il risarcimentodel danno.
Chiaro che ci si addentra in una materia assai vasta con interpretazioni diverse e sentenze che possono far propendere per questa o quella soluzione.
Per le Compagnie penso che queste "vertenze" siano il pane quotidiano nell'esercizio del servizio offerto e quindi possono, in un certo senso, partire da una posizione di "privilegio" nella loro gestione e soluzione.
Ricorrere contro le loro decisioni e pretendere il rispetto delle leggi è comunque un sacrosanto diritto.