Re: bollo sul passaporto?
Re: bollo sul passaporto?
Normativa relativa alle marche da bollo telematiche:
Premessa
L’introduzione nelle pratiche amministrative e legali italiane delle marche da bollo telematiche è stata sancita con il Decreto Legge 12/7/2004 n° 168 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12/07/2004 - supplemento ordinario) convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 30/07/2004 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31/07/2004 - supplemento ordinario - Legge di conversione con modificazioni del DL n. 168 del 12/07/2004).
Con il Decreto Legge 31/01/2005 n. 7 - art. 7 (Legge di conversione con modifiche del D.L. 31 marzo 2005 n. 43) viene stabilito che:
“Dal 1 giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni”.
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 05/05/2005 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23/05/2005) viene precisato che:
“Le modalita' d'uso del contrassegno (marche telematiche) sono le stesse delle marche da bollo che sostituisce”.
Nello stesso provvedimento si precisa inoltre che :
“Su ogni contrassegno emesso, i dati essenziali che lo contraddistinguono (Valore facciale, tipo, data e ora di emissione, codice punto vendita ecc) devono essere elementi costitutivi del sigillo di garanzia (MAC) che, insieme alle modalità di invio successivo dei dati di dettaglio al Centro servizi, garantisce la verificabilità, l'integrità', la non ripudiabilità e l'autenticità' dei dati riportati sul contrassegno stesso”
Da cui si evince chiaramente che la data impressa è correlata esclusivamente alla garanzia di autenticità (MAC) e non alla scadenza del valore bollato.
Con la Circolare n. 11/E in data 3 aprile 2006, l’Agenzia delle Entrate, nel chiarire svariate problematiche relative a: imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative, afferma che:
“Circa la necessità di annullare il contrassegno ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, si ritiene che l’annullamento è obbligatorio in tutti i casi in cui la legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti che devono curarne l’adempimento (come dispone, ad esempio l’articolo 6 della tariffa per le cambiali). Negli altri casi, invece, si può omettere l’annullamento poiché il contrassegno contiene già l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione. Inoltre è impossibile rimuoverlo dall’atto su cui è stato applicato senza provocarne la lacerazione rendendolo inservibile. La disciplina dell’imposta di bollo, mentre precisa i termini entro i quali l’imposta deve essere corrisposta (articolo 2 del d.P.R. n. 642 del 1972) non prevede alcun termine di validità dei valori bollati. Pertanto, i contrassegni possono essere utilizzati indipendentemente dalla data della loro emissione, nel rispetto dell’articolo 11 del predetto d.P.R. che dispone “Per gli atti soggetti a bollo fin dall’origine l’applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone, deve precedere l’eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione”. Non si configura , pertanto, alcun limite temporale all’utilizzo dei contrassegni, rispetto alla data di emissione stampata sugli stessi.”
Nella sopraccitata circolare dunque si distinguono due casi nell’annullamento delle marche, quello in cui “la legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti che devono curarne l’adempimento” (è il caso del passaporto!) e quello in cui “si può omettere l’annullamento” (in quanto fa fede la data del documento su cui è applicata la marca).
Per quanto riguarda dunque le modalità e l’obbligatorietà dell’annullamento della marca di concessione governativa da applicare sul passaporto è necessario riferirsi al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 641 – Tariffa art. 1 (e successive modificazioni) (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972) che, dopo aver stabilito il valore aggiornato della marca (portato a 40,29 euro con l’ultima modificazione), precisa che:
“In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l’emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell’Automobile club d’Italia.”
Da cui si evince chiaramente che le marche, sui passaporti, devono essere non solo apposte ma anche obbligatoriamente annullate.