Possono i tribunali indiani giudicare i Marines italiani accusati?
Dopo questa breve analisi del concetto di giurisdizione ai sensi del diritto internazionale, torniamo indietro per chiederci se il diritto internazionale prevede per i tribunali indiani la competenza per giudicare i marines italiani per la presunta uccisione di due pescatori indiani. Per i nostri scopi, il trattato rilevante è la Convenzione delle Nazioni Unite 1982 (UNCLOS), a cui l'India e l'Italia hanno aderito e la legislazione indiana più rilevante è The Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act 1976.
Le norme UNCLOS e quelle indiane del 1976 stabiliscono il seguente regime per gli Stati costieri (in questo caso, India) e la loro giurisdizione:
Mare territoriale:
si estende sino ad un limite massimo di 12 miglia marine, misurate dalle linee di base determinate in conformità con la UNCLOS. (Art. 3 UNCLOS) La sovranità di uno Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale. (Art. 2 UNCLOS). Per i nostri scopi, la legge indiana del 1976 al punto 3 prevede che "la sovranità dell'India si estende e si è sempre estesa alle acque territoriali dell’India e al sottostante fondo marino e al sottosuolo, e allo spazio aereo sopra tali acque." Così, il Codice penale indiano, in base al quale dovrebbero essere giudicati i marines, è un esercizio di giurisdizione territoriale prescrittiva. In altre parole, l'India può esercitare la giurisdizione sia prescrittiva sia di esecuzione nel mare territoriale. (considerando che l'uccisione dei pescatori sia il problema).
Al di là del mare territoriale si trova la zona contigua, che si estende non oltre le 24 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la zona di mare territoriale. (Art. 33, UNCLOS) La legge indiana del 1976 definisce anch’essa la zona contigua. Questa è una zona interessante perché segna una divergenza nella giurisdizione prescrittiva sotto l’UNCLOS e sotto la legge indiana del 1976. L’art. 33 della convenzione di Montego Bay prevede che uno Stato costiero può esercitare in tale zona il controllo necessario per: (a) prevenire la violazione di leggi o regolamenti doganali, fiscali,sanitarie o di immigrazione, nel suo territorio o nel suo mare territoriale; e (b) punire le violazioni delle suddette leggi e regolamenti nel proprio territorio o mare territoriale. La legge indiana del 1976 aggiunge un altro elemento alla lista, prevedendo che gli stati costieri possono esercitare la loro giurisdizione prescrittiva ( legislativa) per la sicurezza dell'India (art. 5 (4) legge del 1976). Questo non è un conflitto, perché la UNCLOS stabilisce solo che lo Stato costiero "può" legiferare per regolamentare le due aree, e la legislazione indiana va oltre e aggiunge una voce alla lista. Inoltre, vi è stata un notevole pratica in sostegno degli Stati per l’esercizio della giurisdizione prescrittiva in materia di sicurezza nella zona contigua (v. tabella a pag.14 qui, e Alan Vaughan Lowe e RR Churchill Sul diritto della navigazione, pp.116-118qui ).
Interessante notare che, ai sensi della legge indiana del 1976, a differenza di quanto avviene in acque territoriali, l'India non ha sovranità completa in zona contigua. Invero, ai sensi della sezione 5 (4), il governo Centrale può esercitare tali poteri in relazione alla zona contigua e adottare le misure che ritiene necessarie in relazione a: (a) sicurezza dell'India, e (b) immigrazione, misure igienico-sanitarie, doganali e altre questioni fiscali. Per esempio, un esercizio della giurisdizione prescrittiva (legislativa) nella zona contigua è la sezione 2 - ventotto) della legge indiana sulle dogane, che definisce le "acque indiane doganali" come zona contigua, all'interno della quale le autorità doganali indiane hanno il potere di arrestare persone (104) , di fermare e ispezionare qualsiasi nave (106), e di aprire il fuoco se una nave non si ferma (115 (1) (c). Contrariamente a questo, a mia conoscenza, il Parlamento indiano non ha legiferato sul tema della sicurezza nella zona contigua. A questo proposito, il Codice penale indiano non dice nulla circa l’estensione della questione della sicurezza sulla zona contigua mentre il governo centrale ha il potere esplicito di estendere la sua applicazione su questa regione (Sezione 5 (4) (b) legge del 1976). Così, ai fini della giurisdizione dei tribunali penali indiani, intervenire sulla zona contigua significherebbe esercizio di giurisdizione extraterritoriale.
Zona economica esclusiva: Il concetto di ZEE è un'innovazione dell’UNCLOS a livello internazionale. Essa si riflette anche nella legge indiana del 1976 e si estende a 200 miglia nautiche dalla linea di base appropriata. All'interno della ZEE, gli Stati hanno la giurisdizione prescrittiva per regolare lo sfruttamento delle risorse economiche, la ricerca scientifica, l'ambiente marino e le strutture artificiali. Anche questa zona, quindi implicherebbe l'esercizio di giurisdizione extraterritoriale da parte dei tribunali indiani.
Ciò evidenzia l'importanza della determinazione esatta del luogo dell'incidente. Infatti, se la sparatoria ha avuto luogo a 2-3 miglia nautiche dalla costa, come sostiene l’India, saremmo all'interno delle acque territoriali e quindi i tribunali indiani possono esercitare la propria giurisdizione territoriale in base al codice penale indiano IPC e al Codice di procedura penale (PC ibid.). Se, tuttavia, l'incidente si è verificato oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base, prendiamo le 33 miglia nautiche che l'Italia sostiene per esempio, i tribunali indiani sarebbero nell'esercizio di giurisdizione extraterritoriale in base al IPC e il Cr. PC.
Come indicato nella citazione di Klein più sopra, la giurisdizione extraterritoriale può essere esercitata su basi diverse. La legge indiana, cioè IPC e Cr.PC, consente l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale sulla base della nazionalità. Così, la sezione 4 della IPC stabilisce, per estratto:
Estensione del codice penale alle offese extra-territoriali.- Le disposizioni del presente codice si applicano anche a qualsiasi reato commesso da -(1) ogni cittadino dell'India in qualsiasi luogo oltre e al di là dell'India, (2) qualsiasi persona in qualsiasi nave o aeromobile immatricolato in India, ovunque esso sia.
Se l'incidente si è verificato al di là delle 12 miglia nautiche i tribunali indiani possono quindi avere giurisdizione sui reati commessi da un cittadino indiano o su una nave registrata in India. Dal momento che, nel caso di specie, gli imputati sono marines di nazionalità italiana e la nave è registrata in Italia (contrariamente a quanto Meghnad Desai sembra pensare), i giudici indiani non hanno la giurisdizione per processare i marines. Questa potrebbe essere la base per la petizione italiana presentata all'Alta Corte del Kerala. Infatti, in un caso precedente (.Raymund Gencianeo v.State del Kerala, 2004 Cri LJ 2296), la Corte del Kerala ha stabilito che:
Poiché il caso penale ha avuto luogo quando la nave era a 850 miglia di distanza dalla costa, a prescindere che le 850 miglia vengono intese come miglia nautiche o miglia terrestri, è chiaro che il reato si presume sia stato commesso da un cittadino straniero in nave straniera al di fuori del territorio dell'India. I tribunali indiani non hanno alcuna giurisdizione per giudicare un reato che si presume sia stato commesso da un cittadino straniero in una nave straniera e al di fuori del territorio dell'India e quindi il procedimento sul caso rischia di essere annullato. (par. 6)
I fatti in questo caso particolare avevano coinvolto un cittadino filippino, che era un membro dell'equipaggio di una nave giapponese e veniva perseguito per il reato punibile ai sensi della Sezione 307 del IPC, relativo al fatto che tentò un omicidio nei confronti del Capitano e del Chief Officer della nave, mentre era a bordo della nave, a 850 miglia di distanza dalla costa di Kochi. L'imputato era stato arrestato il 29.11.2002 e messo in custodia giudiziaria. Mentre il caso contro di lui era pendente dinanzi al Giudice Primo Assistente Sezione giudiziaria, Ernakulam, egli ha cercato di annullare il procedimento sostenendo che i giudici in India non avevano giurisdizione sulla controversia in quanto l'accusa era rivolta ad un cittadino straniero che commette il reato in un nave straniera mentre la nave si trovava al di fuori del territorio dell'India.
Tornando al caso nostro, nessuno dice che la nave era a 850 miglia al largo della costa dell'India. Tuttavia, questa sentenza sembra suggerire che i giudici indiani possono esercitare la giurisdizione penale nei confronti dei cittadini stranieri su navi straniere solo se si trovano nelle acque territoriali dell’India (entro 12 miglia nautiche).
In sintesi, il luogo della sparatoria è di estrema importanza. Se non è entro le 12 miglia nautiche, ritornando a quanto detto precedentemente, il tribunale di Cochin non può avere giurisdizione sul presunto reato. Naturalmente, questo è qualificato dalla mancata presenza di un regolamento governativo che estende il IPC sulla ZEE - regolamento che a mia conoscenza non esiste.
Valutazione delle reazioni degli indiani
Mentre ricercavo sui fatti per questo scritto, mi sono imbattuto in una reazione indiana interessante sulla questione della giurisdizione in The Hindu:
Ma i punti del codice penale indiano alla sezione 4, dicono che qualsiasi crimine commesso contro un indiano o su una nave indiana, "ovunque esso sia," può essere processato in India.
"Quindi vi è un’applicazione extraterritoriale delle leggi sia indiane che italiane. Noi capiamo, ma come rappresentanti dell’India, andremo al processo legale qui. Ci sono differenze con l'Italia sui fatti, sulle procedure e sui processi, ma siamo disposti a impegnarci con loro. Se lo desiderano, noi forniremo l’accesso del consolato verso i due marines arrestati dalla polizia del Kerala " dicono fonti ufficiali.
I funzionari hanno anche ammesso che entrambi i paesi stanno affrontando un problema di questo genere per la prima volta. "Stiamo cercando di fare i conti con questo e vedere come andare avanti”.
Loro ritengono che il fatto che la nave si trovasse o no nella zona economica esclusiva dell'India (ZEE) non dovrebbe essere un problema."L'Italia e l'India hanno le stesse regole relative alla giurisdizione extraterritoriale. La nave era oltre 5.000 km lontana dalla costa italiana. Non facciamoci un problema al di fuori della ZEE "
Tuttavia, come abbiamo visto sopra, la sezione 4 del IPC non dice che "ogni crimine commesso contro un indiano o su una nave indiana," ovunque essa sia, "può essere processato in India." Dice invece che i crimini commessi da cittadini indiani o da cittadini stranieri su navi registrate in India può essere processato in India. Inoltre, l'ultima parte della citazione di cui sopra ha poco senso. Il fatto che l'incidente si è verificato nella zona ZEE è di primaria importanza. Il fatto che la nave era più vicina all'India che all’Italia non dà all’India la giurisdizione per processare i marines. Infatti, se anche l'incidente si fosse verificano nella ZEE, i tribunali indiani non possono avere il diritto di giudicare sulla controversia.
E dopo?
Considerando lo scenario peggiore per l'India, che l'incidente si è verificano oltre le 12 miglia nautiche e fuori delle acque territoriali indiane. Se l'India si attacca al suo intento di perseguire i marines in base al diritto indiano e nei tribunali indiani (il ministro della Difesa indiano ha recentemente suggerito questo), l'Italia avrebbe la possibilità di portare la questione sul piano internazionale, e il diritto di promuovere una controversia al Tribunale internazionale per il diritto della navigazione o a qualche altra corte o tribunale internazionale.
Se la questione giunge a un tribunale internazionale, può essere utile ricordare ciò che ITLOS ha detto in un caso simile in passato nel 'Saiga' M / V (No. 2) Caso:
La decisione ITLOS in 'Saiga' M / V (n. 2) fornisce alcune indicazioni sul fatto che gli stati non possono cercare di far rispettare le leggi che non siano direttamente collegate ai diritti dello Stato costiero nella ZEE. In quel caso, la M/V 'Saiga', una petroliera battente bandiera di Saint Vincent e Grenadine, entrò nella ZEE della Guinea per la fornitura di carburante a tre navi da pesca. Le motovedette doganali della Guinea fermarono la nave al di fuori della ZEE della Guinea e in seguito detennero la nave e i membri dell'equipaggio. La Guinea affermò che l'arresto del 'Saiga' M/V era stato eseguito a seguito di un inseguimento motivato da una violazione delle leggi doganali nella zona contigua e 'raggio doganale' della Guinea. Ai sensi del codice doganale della Guinea il 'raggio doganale', era stato esteso fino a 250 chilometri dalla sua costa. Saint Vincent e Grenadine sostennero che la Guinea non aveva il diritto di estendere le sue leggi doganali alla ZEE e che l'azione della Guinea aveva interferito con il diritto di esercitare la libertà di navigazione e che la fornitura di olio combustibile rientrava negli usi leciti in ambito internazionale relativamente alla libertà di navigazione. Il Tribunale ha stabilito che l'applicazione delle leggi doganali alla zona ZEE era contraria alla UNCLOS. Da questo caso, sembra che i poteri esecutivi degli Stati costieri 'nella ZEE non sono riconosciuti legittimi se vanno oltre le attività sulle quali agli Stati costieri sono stati specificamente attribuiti diritti sovrani o di giurisdizione. (Klein, p89;. FN omesso)
Dopo tutta questa analisi giuridica, se non c'è ancora alcuna certezza questa è dovuta all'importanza che ha il luogo esatto in cui i marines italiani a bordo della MVEnrica Lexie avrebbero sparato sui pescatori indiani. Una volta che questo viene accertato, quindi, si può dare una risposta legale definitiva e quindi dire se i giudici indiani hanno la giurisdizione su tale crimine o meno. Tutto questo, naturalmente, se non sto sottovalutando la legislazione indiana che per quanto ne so non estende la giurisdizione penale dei tribunali indiani al di là delle 12 miglia nautiche – valutate.