Codice di procedura penale
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250
Codice procedura penale [approvato con D.P.R. 22.09.1988, n.447]
LIBRO TERZO. Prove - TITOLO SECONDO. Mezzi di prova - CAPO SESTO. Perizia LIBRO TERZO. Prove - TITOLO SECONDO. Mezzi di prova - CAPO SESTO. Perizia
1.Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facolta` di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2.Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
3.Non puo` essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nel1` articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d
"Strettamente legato al sistema accusatorio è il cosiddetto “diritto di difendersi provando”. Esso si
manifesta, da un lato, nel diritto di interrogare i testimoni a carico, dall’altro lato nel diritto di
ottenere l’ammissione di prove a discarico. Di conseguenza, qualora le prove a discarico siano
relative a materie di alto contenuto tecnico scientifico, la efficacia dei diritto di difesa impone che
l’imputato abbia la possibilità di avvalersi di soggetti dotati delle necessarie competenze tecnico
scientifiche o psicologiche.
Di tale esigenza si è fatto carico l’art. 111 della Carta Costituzionale, così come modificato dalla
legge sul giusto processo, quando prevede il diritto «di ottenere la convocazione e l’interrogatorio
di persone a difesa».
Tale assunto infatti sembra avere una portata generale che ben può ricomprendere anche persone
esperte in particolari campi."
http://www.ordineingegneri.bergamo.it/Giudiz/004.pdf