annasazi
New member
Verba volant, scripta manent.
Dalle "Condizioni Generali" di Costa Crociere… non credo che le altre compagnie le abbiano tanto differenti:
[…cut…]
"Modifiche del viaggio:
5.1 Se prima della partenza l’Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli ne darà tempestiva comunicazione al Passeggero. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero una modifica che incida su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione della crociera complessivamente considerata. A titolo esemplificativo, non si considerano significative le seguenti modifiche: (i) la modifica di vettori, orari e itinerari dei voli, purché resti invariata la data di partenza e arrivo e sia consentito l’imbarco e lo sbarco dalla nave nelle date e negli orari previsti per la crociera, (ii) la sostituzione della nave in base all’art. 5.4, (iii) la modifica dell’itinerario della crociera in base all’art. 5.5, (iv) l’assegnazione di altra cabina in base all’art. 12, (v)il cambiamento della sistemazione alberghiera, purché si tratti di albergo della stessa categoria, (vi) mutamenti nella programmazione di spettacoli e altre forme di intrattenimento a bordo della nave.
5.2 … [omissis]
5.3 … [omissis]
5.4 … [omissis]
5.5 È inoltre facoltà dell’Organizzatore, e per esso del Comandante della nave, modificare l’itinerario della crociera per cause di forza maggiore ovvero per esigenze di sicurezza della nave o della navigazione.
Recesso del Passeggero:
6.1 Il Passeggero può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5.1, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto, ovvero a essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto di cui il Passeggero decida di usufruire, dovrà essere di valore equivalente o superiore (ma senza supplemento di prezzo) a quello originariamente previsto. Se l’Organizzatore non è in grado di proporre un pacchetto di valore equivalente o superiore, il Passeggero ha diritto a essere rimborsato della differenza."
Detto questo, il punto 5.5 del Contratto a mio parere dovrebbe essere relativo a fatti che accadono o a crociera iniziata o che sia in procinto di partire... e non a due, tre settimane prima.
Riguardo l'avviso della Farnesina che ho riportato nel mio precedente post, sarà anche ripetitivo, lo stesso da anni, ma ciò non toglie che le compagnie non debbano tenerne di conto... oggi più che mai... imho, ne seguiranno degli altri di tutt'altro contenuto
See you...
AnnA
Dalle "Condizioni Generali" di Costa Crociere… non credo che le altre compagnie le abbiano tanto differenti:
[…cut…]
"Modifiche del viaggio:
5.1 Se prima della partenza l’Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli ne darà tempestiva comunicazione al Passeggero. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero una modifica che incida su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione della crociera complessivamente considerata. A titolo esemplificativo, non si considerano significative le seguenti modifiche: (i) la modifica di vettori, orari e itinerari dei voli, purché resti invariata la data di partenza e arrivo e sia consentito l’imbarco e lo sbarco dalla nave nelle date e negli orari previsti per la crociera, (ii) la sostituzione della nave in base all’art. 5.4, (iii) la modifica dell’itinerario della crociera in base all’art. 5.5, (iv) l’assegnazione di altra cabina in base all’art. 12, (v)il cambiamento della sistemazione alberghiera, purché si tratti di albergo della stessa categoria, (vi) mutamenti nella programmazione di spettacoli e altre forme di intrattenimento a bordo della nave.
5.2 … [omissis]
5.3 … [omissis]
5.4 … [omissis]
5.5 È inoltre facoltà dell’Organizzatore, e per esso del Comandante della nave, modificare l’itinerario della crociera per cause di forza maggiore ovvero per esigenze di sicurezza della nave o della navigazione.
Recesso del Passeggero:
6.1 Il Passeggero può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5.1, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto, ovvero a essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto di cui il Passeggero decida di usufruire, dovrà essere di valore equivalente o superiore (ma senza supplemento di prezzo) a quello originariamente previsto. Se l’Organizzatore non è in grado di proporre un pacchetto di valore equivalente o superiore, il Passeggero ha diritto a essere rimborsato della differenza."
Detto questo, il punto 5.5 del Contratto a mio parere dovrebbe essere relativo a fatti che accadono o a crociera iniziata o che sia in procinto di partire... e non a due, tre settimane prima.
Riguardo l'avviso della Farnesina che ho riportato nel mio precedente post, sarà anche ripetitivo, lo stesso da anni, ma ciò non toglie che le compagnie non debbano tenerne di conto... oggi più che mai... imho, ne seguiranno degli altri di tutt'altro contenuto
See you...
AnnA